Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi

Art. 21
Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.



Relazione illustrativa
L’art. 21 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione assistita della crisi.
In particolare, se l’accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.
Al fine di non vanificare l’attività già compiuta dal collegio, il debitore, se aderisce all’invito, può utilizzare a corredo della domanda la documentazione predisposta nell’ambito del procedimento (relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, attestazione del collego sulla veridicità dei dati aziendali).
In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e dunque anche nel caso in cui l’imprenditore non provveda a depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale, l’OCRI ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano partecipato, al fine di metterli a conoscenza dell’insussistenza di ostacoli alla segnalazione, quando dovuta o di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli in capo al debitore nell’illustrare al collegio la reale situazione dell’impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della liquidazione giudiziale o in un eventuale procedimento penale, naturalmente nel rispetto delle norme che disciplinano l’acquisizione e l’utilizzabilità dei documenti in tale ambito. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO II
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III
Procedimento di composizione assistita della crisi

Art. 21
Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni (1).

2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)

Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)

Art. 21
Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (3)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilita' dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.