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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 210

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l’applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile (sulla rivendica del mandante per gli acquisti fatti per suo conto dal mandatario).
E’ stato aggiunto, rispetto alla formulazione del vigente articolo 103 l.fall., un ulteriore comma (comma 3), che stabilisce la pubblicità legale del decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto. Il testo integrale della Relazione illustrativa