Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 213

Programma di liquidazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta (1) giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta (1) giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e (2) ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell'azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto (3) mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. (4)

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione di cui al comma 5 (5) senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione. (6)

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(1) L’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito la parola «centottanta» con la seguente: «centocinquanta».
(2) L’art. 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, dopo le parole «In questo caso, il curatore» ha inserito le seguenti: «notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e».
(3) L’art. 29, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito la parola «dodici» con la seguente: «otto».
(4) Periodo aggiunto dall’art. 29, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(5) L’art. 29, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha aggiunto le parole «di cui al comma 5».
(6) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.


GIURISPRUDENZA


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