Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 213
Programma di liquidazione

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell'azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.



Relazione illustrativa
Rispetto alla corrispondente disposizione dell’articolo 104-ter l.fall., la disciplina del programma di liquidazione è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni mutamenti in linea con i principi e criteri di delega. Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall’ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. derelictio dei beni di proprietà del debitore per i quali l’attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l’assegnazione. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati sei esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. E’ infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell’attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura.
Non è indicato più un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di liquidazione, come nell’articolo 104-ter l.fall.; la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto riguardo:
ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;
ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;
ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;
alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.
Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l’esercizio dell’impresa da parte del curatore e l’affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Il programma deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell’attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale complessità in cui il termine può essere prolungato fino a sette anni con provvedimento del giudice delegato. Tale disciplina semplifica e rende più realistica quella già introdotta dal citato art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015.
Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine entro il quale l’attività liquidatoria deve avere inizio.
È stata conservata la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze, mentre viene eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma, possibilità che complica la programmazione della liquidazione, restando d’altra parte fermo il potere del comitato di approvare il programma stesso. Rimane, infine, invariata, rispetto alla disciplina vigente, la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto dei termini previsti dalla disposizione.
Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, come detto perde il potere di proporre modifiche. Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un’autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 213
Programma di liquidazione

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta (1) giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta (1) giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e (2) ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell'azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto (3) mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. (4)

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione di cui al comma 5 (5) senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione. (6)

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(1) L’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito la parola «centottanta» con la seguente: «centocinquanta».
(2) L’art. 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, dopo le parole «In questo caso, il curatore» ha inserito le seguenti: «notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e».
(3) L’art. 29, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito la parola «dodici» con la seguente: «otto».
(4) Periodo aggiunto dall’art. 29, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(5) L’art. 29, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha aggiunto le parole «di cui al comma 5».
(6) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.