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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IV
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione II
Vendita dei beni

Art. 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.



Relazione illustrativa
La disposizione corrisponde all’art. 106 l.fall., che regola la cessione dei crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, dei diritti e delle azioni e che consente al curatore, in alternativa alla cessione, di stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. Il testo integrale della Relazione illustrativa