Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 220

Procedimento di ripartizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonchè, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.

2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonchè le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.

3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.

4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.



Relazione illustrativa
Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell’originario dell’art. 110, primo comma, l.fall. (nella versione vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti). Il deposito del prospetto e del progetto di ripartizione sono stati poi sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell’art. 110 l.fall.
Il comma 2 contiene, invece, l’integrazione all’originario primo comma dell’art. 110 l.fall. introdotta dal d.l. n. 59 del 2016, cit., con l’indicazione delle modalità di ripartizione dell’attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.
Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è sostanzialmente ripetitivo dell’art. 110, terzo comma, l.fall..
I commi 4 e 5 ripropongono la disciplina dell’attuale art. 110, quarto comma, l.fall. sulla dichiarazione di esecutività del progetto di ripartizione e sull’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione in caso di reclamo contro il progetto.
Il comma 4 prevede infatti che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del curatore alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
In caso di reclamo (comma 5), come accennato, è previsto che il progetto di ripartizione è dichiarato ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti. Il testo integrale della Relazione illustrativa