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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 224

Crediti assistiti da prelazione

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.



Relazione illustrativa
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 111-quater l.fall., sull’esercizio del diritto di prelazione per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e per i crediti garantiti da ipoteca e pegno o assistiti da privilegio speciale. Il testo integrale della Relazione illustrativa