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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 227

Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

a) ai creditori ammessi con riserva;

b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;

d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.



Relazione illustrativa
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 113 l.fall. sui limiti delle ripartizioni parziali (80% delle somme da ripartire, percentuale eventualmente ridotta in presenza di somme ritenute necessarie per spese future) e sulle categorie dei crediti rispetto ai quali devono essere trattenute e depositate somme in caso di ripartizioni parziali. Il testo integrale della Relazione illustrativa