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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 228

Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.



Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 113-bis l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva. Il testo integrale della Relazione illustrativa