Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo V
Ripartizione dell'attivo
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.