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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 230

Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.



Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 115 l.fall. sulle modalità di pagamento delle somme assegnate ai creditori da parte del curatore e sul pagamento ai creditori cessionari dei crediti ammessi. Il testo integrale della Relazione illustrativa