Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina la prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura c.d. anticipata.
La disposizione contiene la gran parte delle norme introdotte con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, le quali avevano implementato in modo rilevante il contenuto dell’art. 118 l.fall., mentre ragioni di chiarezza e sistematiche hanno indotto a disciplinare con autonomo articolo l’ipotesi della c.d. chiusura anticipata, la quale si ha, nel caso di chiusura della procedura previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 233 (ripartizione finale dell’attivo), quando pendono giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l’esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.
In attuazione della delega (art. 7, comma 10, lettera b), della legge n. 155 del 2017) si è chiarito che per tali giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.
Nell’ipotesi di chiusura "anticipata", in deroga all'articolo 132, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.E’ stabilito che, dopo la chiusura della procedura ai sensi della disposizione in esame, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. In ogni caso, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
Con il decreto di chiusura, pronunciato ai sensi della disposizione illustrata, il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo previsto dall’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale.
La chiusura c.d. "anticipata" della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.
La disciplina è completata dalla previsione per la quale, eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale e, entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Art. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.