Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.