Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 247

Reclamo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.

6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede con decreto motivato.

12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.



Relazione illustrativa
L’art. 247 disciplina, con formulazione sovrapponibile al vigente art. 131 l.fall., l’impugnazione del decreto di omologazione affidandola al reclamo dinanzi alla corte d’appello da discutersi in camera di consiglio in un’udienza da fissarsi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
La norma individua i termini per il reclamo e i requisiti dello stesso nonché i termini intermedi per la designazione del relatore, per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza nonché quelli che debbono intercorrere tra detta notifica e l’udienza e, infine, quelli per la costituzione delle parti resistenti.
All’udienza la corte assume in mezzi di prova, eventualmente mediante delega al relatore, e quindi provvede sul reclamo con decreto motivato, da notificarsi alle parti e pubblicarsi a norma dell’articolo 45, ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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