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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 248

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.



Relazione illustrativa
L’art. 248 disciplina, in conformità al vigente art. 135 l.fall., gli effetti del concordato prevedendone l’obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall’aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il testo integrale della Relazione illustrativa