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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 249

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.



Relazione illustrativa
L’art. 249 ripropone l’attuale formulazione del corrispondente art. 136 l.fall. prevedendo la sorveglianza da parte del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori sull’esecuzione del concordato omologato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili o condizionati secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, lo svincolo, ad opera del medesimo giudice, delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia nonché l’adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato da adottarsi con provvedimento pubblicato e affisso ai sensi dell’articolo 45 a spese del debitore. Il testo integrale della Relazione illustrativa