Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 251

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.



Relazione illustrativa
Anche per l’annullamento del concordato viene riproposta l’attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Il termine per la proposizione del ricorso per annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Si conferma che quella di annullamento è l’unica azione di nullità possibile.
Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.
La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile. Il testo integrale della Relazione illustrativa