Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 253

Nuova proposta di concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.



Relazione illustrativa
L’ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l’ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l’ammissibilità, dispone che l’omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell’udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti. Il testo integrale della Relazione illustrativa