Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.