Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile (1).