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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 266

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.



Relazione illustrativa
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti. Il testo integrale della Relazione illustrativa