Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 273
Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.



Relazione illustrativa
Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l’elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3 del 2012 (art. 14-octies), è dato dalla previsione dell’intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.
Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l’elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.
Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindi giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.
Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindi giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.
Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al giudice delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia.
Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato.
Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 273
Formazione del passivo (1)

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.