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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 276

Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile. (1)

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.



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(1) L’art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 ha aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.».