Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II
Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Art. 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso Gruppo

1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.



Relazione illustrativa
Il regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi. Il testo integrale della Relazione illustrativa