Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV
Norme comuni

Art. 291

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.

2. Il curatore è altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.



Relazione illustrativa
L’attribuzione al curatore della legittimazione all’esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall’art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure, e l’attribuzione del potere di denuncia di cui all’art. 2409 del medesimo codice (nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale) costituiscono attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), n. 2) e 3), della legge n. 155 del 2017. Il testo integrale della Relazione illustrativa