Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV
Norme comuni

Art. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.



Relazione illustrativa
Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera f)).
E’ quindi prevista la postergazione dei crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. Nel caso in cui i crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, è prevista espressamente l’applicazione del rimedio dell’inefficacia dei crediti postergati.
E’ fatta salva, al comma 2 dell’articolo in esame, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci. TITOLO VII - Liquidazione coatta amministrativa La legge delega, con l’art. 15, comma 1, prevedeva una profonda rivisitazione dell’istituto della liquidazione coatta amministrativa, ed il mantenimento della configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese: le banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni e, in generale, le imprese indicate all’art. 12.
Le competenti Commissioni parlamentari hanno condizionato il loro parere favorevole al mantenimento della disciplina vigente della liquidazione coatta amministrativa, fatta eccezione per i necessari interventi di coordinamento con la riforma complessiva delle procedure concorsuali e per l’estensione anche a parte delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa delle procedure di allerta.
Accolte tali condizioni, le norme contenute nel Titolo VII rappresentano, in sostanza, la mera riformulazione delle previsioni contenute nel r.d. n.267 del 1942, alle quali sono state apportate correzioni lessicali e modifiche dettate dalla necessità di coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa