Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo I
Natura e norme applicabili

Art. 294
Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.

3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.



Relazione illustrativa
La disposizione riprende il disposto dell’art. 194 della legge fallimentare e ribadisce che le previsioni del Titolo VII non trovano applicazione per gli enti pubblici, secondo l’esplicita esenzione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), legge delega n. 155/2017. Il testo integrale della Relazione illustrativa