Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.



Relazione illustrativa
La disposizione costituisce la mera riscrittura dell’art. 2 l.fall., secondo e terzo comma e dell’art. 196 della medesima legge, e disciplina i rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale nei casi in cui la legge consente che l’imprenditore sia assoggettato ad entrambe le procedure. Il testo integrale della Relazione illustrativa