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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 298

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.



Relazione illustrativa
La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto all’art. 202 del r.d. n. 267 del 1942 e regola l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
L’accertamento può essere richiesto dal commissario liquidatore o dal pubblico ministero.
Per il resto, il procedimento è regolato mediante rinvio all’art.297.
La norma fa salve in modo espresso le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il testo integrale della Relazione illustrativa