Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Competenza
1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto (2) da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 9, comma 3, del decreto legislativo
17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta»
con le seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è
stato aperto».