Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.



Relazione illustrativa
La norma regola, in modo conforme a quanto già previsto dall’art. 201 della l. fall., gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. Il testo integrale della Relazione illustrativa