ilcaso.it

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 310

Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.

3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.



Relazione illustrativa
L’art. 311 detta le regole sulla formazione dello stato passivo e conferma quanto già previsto dall’art. 209 l.fall.. La principale differenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, il quale forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito nella cancelleria del tribunale nel cui circondario l’impresa o l’ente ha il proprio centro degli interessi principali. L’autorità giudiziaria interviene nel procedimento solo nella fase dell’impugnazione, disciplinata mediante rinvio alle norme corrispondenti dettate per la liquidazione giudiziale.
Con riferimento alla liquidazione delle imprese che esercitano il credito restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari. Il testo integrale della Relazione illustrativa