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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 315

Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.



Relazione illustrativa
L’art. 315 disciplina le conseguenze del concordato non eseguito, prevedendone, come già l’art. 215 l. fall., la risoluzione o l’annullamento. In caso di risoluzione o annullamento del concordato si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. La disposizione postula l’esistenza di norme speciali che disciplinano il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (qual è, ad esempio, l’art. 93 del d.lgs. n.385 del 1993). Il testo integrale della Relazione illustrativa