Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo III
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Art. 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3; (1)

b) (abrogata) (2)

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(2) Lettera abrogata dall’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.