Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VIII
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Art. 317
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.



Relazione illustrativa
La norma ha un contenuto essenzialmente ricognitivo, in quanto l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell’art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art.391 dello schema di decreto. Per le ragioni che sorreggono tale scelta, si rinvia a quanto diffusamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa