Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VIII
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Art. 318

Sequestro preventivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonchè l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.



Relazione illustrativa
In funzione di coordinamento, in attuazione dei principi di delega, si è ritenuto di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare. Sempre che tali sequestri non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l’utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell’intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.
All’articolo 318 si dispone pertanto che sui beni acquisiti alla procedura non può essere disposto sequestro, a meno che non si tratti di cose in sé illecite, salva l’ipotesi che tali cose illecite possano circolare a seguito di regolarizzazione ammnistrativa (si pensi, per esempio, a beni usurpativi di marchi o agli immobili abusivi).
Analogamente, ove sui beni in sequestro sopraggiunga la dichiarazione di liquidazione, successivamente all’adozione del provvedimento penale, il curatore può chiederne la revoca e quindi la restituzione.
Nel caso di revoca o chiusura della procedura il curatore ha l’onere di informare il pubblico ministero presso il giudice competente, astenendosi per il termine di novanta giorni dall’operare le cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni sui beni residui, che potrebbero rilevarsi pregiudizievoli, al fine di consentire eventuali ulteriori iniziative di natura penale sui medesimi beni.
Al comma 4 dell’articolo 318 si chiarisce che le limitazioni all’iniziativa penale non riguardano i beni esclusi ex lege dalla procedura o comunque non sottoponibili a liquidazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa