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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 329

Fatti di bancarotta fraudolenta

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.