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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 332

Denuncia di crediti inesistenti

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.