Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali (1)

Art. 350
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.



Relazione illustrativa
La disposizione, coerentemente con le modifiche in tema di competenza introdotte in attuazione della legge delega, apporta le necessarie variazioni lessicali alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, tanto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, tanto all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39. Il testo integrale della Relazione illustrativa