Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Art. 354
Revisione dei parametri

1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonchè dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.



Relazione illustrativa
La previsione riguarda la revisione dei parametri previsti dall’articolo 15 del codice in presenza dei quali i creditori pubblici qualificati devono segnalare le situazioni di crisi dell’impresa. L’adeguamento riguarda sia la tipologia dei debiti, sia l’entità degli stessi, sia i parametri di tempestività dell’iniziativa ed è previsto che avvenga, ove necessario, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali (1)

Art. 354
Revisione dei parametri

(articolo abrogato) (2)

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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.
(2) Articolo abrogato dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.