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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali (1)

Art. 355

Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.

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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.



Relazione illustrativa
La norma prevede che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del codice entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa. Il testo integrale della Relazione illustrativa