Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 36
Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.



Relazione illustrativa
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, la procedura procede nei confronti del curatore dell’eredità giacente, come già prevede l’art. 12 l.fall.; mentre, nel caso in cui l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva o l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia, la procedura procede nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 del codice civile.
CAPO IV - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA Tra i principi contenuti nella legge delega vi è (art. 2, comma 1, lett. d), legge n.155/2017) l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, caratterizzato da particolare celerità anche in fase di reclamo, dall’introduzione della legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo sull’impresa e del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. La legge delega impone, inoltre, di specificare la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte d’appello e di armonizzare il regime delle impugnazioni; ancora, prevede (art. 2, comma 1, lettera e), legge n.155/2017) l’assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive; di uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.
In questa prospettiva, il codice ha adottato un modello processuale uniforme per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si declina diversamente, in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti, ma anche in relazione ai soggetti legittimati ed al loro esito.
E’ evidente, infatti, limitandosi ai tratti distintivi più marcati, che il procedimento di liquidazione giudiziale pone esigenze di difesa del debitore più pregnanti, poiché l’iniziativa può essere assunta dai creditori, dagli organi di controllo, dal p.m., sicché, in questi casi, è sempre necessaria la fissazione di un’udienza ed è opportuno disciplinare in modo dettagliato i diversi termini processuali, sì da garantire il diritto di difesa e bilanciarne l’esercizio con l’indispensabile celerità del procedimento.
Per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l’accesso al concordato preventivo, invece, l’iniziativa spetta al debitore e i suoi creditori, sebbene interessati alla proposta, non sono qualificabili come parti del rapporto processuale o comunque come vere e proprie controparti. Ne deriva che, per tali procedure, l’udienza è solo eventuale, costituendo non già il luogo in cui il debitore può difendersi dall’iniziativa dei suoi creditori, ma un momento in cui può fornire al tribunale chiarimenti sulla domanda proposta. Il testo integrale della Relazione illustrativa