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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 361

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 (1), non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 (2).

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(1) (2) L’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «articolo 40, comma 5» con le seguenti: «articolo 40, comma 6» e le parole «articolo 40, comma 7» con le parole: «articolo 40, comma 8».