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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo III
Disciplina dei procedimenti

Art. 362

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.



Relazione illustrativa
L’articolo in oggetto mira ad assicurare la celerità nella definizione delle controversie "concorsuali" e perciò prevede la destinazione alla sezione cui è assegnata presso la Corte di cassazione la trattazione della materia di magistrati in numero congruo rispetto ai procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione. Il testo integrale della Relazione illustrativa