Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo V
Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie

Art. 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.



Relazione illustrativa
La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice. Il testo integrale della Relazione illustrativa