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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo V
Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie

Art. 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.



Relazione illustrativa
La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice. Il testo integrale della Relazione illustrativa