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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Parte Seconda
Modifiche al Codice Civile

Art. 382

Cause di scioglimento delle societa' di persone (1)

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.".

2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale e' stata aperta o al quale e' stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata."

3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.