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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Parte Quarta
Disposizioni finali e transitorie

Art. 389

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022 (1), salvo quanto previsto al comma 2 (1).

1-bis. (abrogato) (1)

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

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(1) L’art. 42, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha sostituito le parole «16 maggio 2022» con le seguenti: «15 luglio 2022» nonché le parole «ai commi 1-bis e» con le seguenti: «al comma» ed ha altresì abrogato il comma 1-bis.