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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Parte Quarta
Disposizioni finali e transitorie

Art. 390

Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.



Relazione illustrativa
La regola generale adottata, per evidenti ragioni di semplificazione, è quella secondo la quale restano disciplinati dal r.d. n. 267 del 1942, nonché dalla legge n. 3 del 2012, sia i procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore del codice, sia le procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale. In materia penale, al fine di garantire la continuità delle fattispecie criminose, si prevede che quando, in relazione alle procedure che continuano ad essere regolate dal predetto r.d. n. 267, nonché dalla legge n. 3 del 2012, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto dello stesso regio decreto n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge n. 3 del 2012, si applicano ai medesimi fatti le predette disposizioni. Il testo integrale della Relazione illustrativa