Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 44
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);

e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.



Relazione illustrativa
La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui l’iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a chiedere di respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l’accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza.
La norma disciplina tanto l’ipotesi in cui il debitore depositi, unitamente al ricorso, la proposta di concordato, il piano e la relazione attestatrice o gli accordi di ristrutturazione di cui chiede l’omologazione, tanto l‘ipotesi in cui il ricorso sia diretto ad ottenere unicamente l’assegnazione dei termini per il deposito di tali atti e dei documenti elencati dall’art. 39. In questo senso va letta la precisazione contenuta al comma 1, lettera a), secondo la quale il tribunale assegna "se richiesto" il termine per il deposito della proposta e del piano o degli accordi di ristrutturazione e in questo senso va letto quanto previsto dall’art. 47, comma 1, lett.b), ai sensi del quale il tribunale, con il decreto di apertura, "nomina ovvero conferma il commissario giudiziale": la conferma, infatti, presuppone che il tribunale abbia nominato il commissario giudiziale a fronte di una domanda c.d. "in bianco" o "con riserva", provvedendo alla sua conferma all’atto dell’emissione del decreto di apertura. In entrambi i casi, a garanzia della celerità della procedura e per consentire al debitore di fruire senza indugio degli effetti protettivi della domanda, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso senza previa fissazione di un’udienza.
Nel dettaglio, la norma prevede, in caso di domanda c.d. "in bianco" o "con riserva", terminologia coniata dagli operatori con riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, la fissazione di un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga (di non oltre sessanta giorni) esclusivamente in mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell’evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale.
Con la concessione del termine viene nominato, a fini di vigilanza, un commissario giudiziale; la nomina del commissario è prevista, in conformità ad un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se quando vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso, il ricorso agli accordi di ristrutturazione potrebbe essere se non abusivo o strumentale, comunque intempestivo rispetto alla situazione di crisi dell’impresa, rendendo dunque opportuno, nell’interesse dei creditori, che l’imprenditore sia immediatamente sottoposto alla vigilanza di terzo.
Ulteriore statuizione concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese della procedura.
La norma, al fine di porre termine al dibattito giurisprudenziale sul regime dei termini concessi ai sensi dell’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, espressamente dispone che i termini assegnati dal tribunale per il completamento della domanda, per assolvere agli obblighi informativi e per i versamento del fondo spese non siano soggetti a sospensione durante il periodo feriale, coerentemente con le esigenze di speditezza del procedimento e della natura non esclusivamente processuale di tali termini.
La disciplina della revoca del provvedimento di concessione del termine è mutuata dagli articoli 161, 162 e 173 l. fall.: la revoca è disposta in caso di scoperta di atti di frode, quando la condotta del debitore è manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi, si verifichino circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi o in caso grave inadempimento degli obblighi informativi o di mancato versamento del fondo spese. Il decreto è emesso previa instaurazione del contraddittorio, non è autonomamente reclamabile (in quanto di per sé determina solo l’arresto della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso).
L’ultimo comma prevede, in continuità con l’art. 182-bis del r.d. n.267/1942, che gli accordi di ristrutturazione siano pubblicati nel registro delle imprese ed acquistino efficacia da tale momento. Al fine di risolvere un dubbio interpretativo che ha generato qualche difficoltà operativa, è stabilito espressamente che la pubblicazione debba avvenire contestualmente al deposito del ricorso. Dalla pubblicazione, come chiarito dall’art. 48, decorre il termine per l’opposizione da parte dei creditori. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 44
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione (1)

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

[...]

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)

Art. 44
Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione (4)

1. Il debitore puo' presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(4) Articolo sostituito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.